Dichiarazione di conformità impianti. Certificato DI.CO.
Ti hanno chiesta la Dichiarazione di conformità degli impianti di casa tua? Non sai di cosa si tratta?
A volte scorrettamente la chiamano anche Attestato di conformità.
Puoi trovarla anche con il nome di DI.CO.
Cos’è la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità è il documento rilasciato dal tecnico installatore che ha realizzati gli impianti (elettrico, idraulico, gas, antincendio o di altro tipo). Con essa attesta il rispetto alle norme vigenti e alle specifiche tecniche richieste.
Le dichiarazioni di conformità nascono con la legge 46 del 1990, poi sostituita dal D.M. n. 37 del 2008.
Prima del 1990 non esisteva alcun documento analogo.
Perché è importante l’attestato di conformità?
Le dichiarazioni di conformità garantiscono che chi realizza gli impianti ne abbia i requisiti tecnici e l’esperienza.
I lavori certificati tutelano civilmente e penalmente la sicurezza dei propri committenti.
Questo documento tutela il committente, descrivendo come è stato realizzato un impianto.
Non ho la dichiarazione di conformità degli impianti esistenti: cosa posso fare?
Nel caso in cui non si avesse la dichiarazione di conformita’ dell’installatore, è possibile sostituirla con una Dichiarazione di Rispondenza.
Dichiarazione di rispondenza?
La dichiarazione di rispondenza si può produrre solo per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08.
Questo documento afferma che sono state rispettate le norme vigenti al momento in cui l’installazione è avvenuta.
La dichiarazione di rispondenza è anche chiamata DI.RI.
Può essere prodotta solo da un tecnico abilitato che esercita da almeno 5 anni.
Un impianto realizzato dopo il 2008 non può avere Dichiarazione di Rispondenza. Bisogna quindi rifare gli impianti con una nuova dichiarazione di conformità.
Devo rifare solo una parte dell’impianti. Modifico o miglioro quindi un impianto esistente.
In questo caso il certificato di conformità rilasciato sarà relativo alla sola parte modificata.
Per quali impianti devo avere la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità è obbligatoria per:
Impiantistica di protezione dalle scariche atmosferiche.
Impianti di automazione di porte e cancelli.
Impianti radiotelevisivi.
Impianti di riscaldamento.
Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili).
Impianti antincendio.
Come sono fatte la dichiarazioni di conformità?
La dichiarazione di conformità deve indicare almeno 7 voci:
La tipologia dell’impianto.
Il nome del responsabile tecnico dell’impresa.
I dati del committente.
Il proprietario dell’immobile.
L’ubicazione dell’impianto.
Elenco e specifiche dei materiali impiegati.
La rispondenza a quali norme vigenti sono state osservate per il realizzo dell’impianto.
Devono poi esservi degli allegati come il progetto (non sempre necessario), lo schema d’impianto (o l’elenco dei materiali impiegati) e la visura camerale della ditta che ha realizzato i lavori.
Si possono allegare anche le certificazioni rilasciate dai produttori dei materiali impiegati.
Nella visura camerale sono indicati i requisiti riconosciuti alla ditta quindi quali lavori può eseguire.
Solitamente per indicare le categorie di lavoro per le quali la ditta è abilitata a rilasciare la dichiarazione di conformità ci si riferisce alle lettere dalla A alla G:
Lettera A: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’ energia elettrica , impianti di protezione contro le scariche atmosferiche , nonché gli impianti per l’ automazione di porte , cancelli, barriere;
Lettera B: impianti radiotelevisivi , le antenne e gli impianti elettronici in genere;
Lettera C: impianti di riscaldamento , di climatizzazione , di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Lettera D: impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
Lettera E: impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
Lettera F: impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, di scale mobili e simili;
Lettera G: impianti di protezione antincendio.
La Dichiarazione di conformità viene redatta in più copie. Una copia è per il committente. Una copia è per l’azienda. Una terza copia va presentata dall’installatore allo Sportello Unico dell’Edilizia del comune in cui è situato l’impianto.
La dichiarazione di conformità viene redatta sulla base del modello pubblicato in allegato al Decreto Ministeriale numero 37 del 2008, poi modificato con la pubblicazione del Decreto del 19 maggio 2010.
Nella dichiarazione di conformità che mi avete rilasciato ho letto di un “Responsabile tecnico”, di chi si tratta?
Il responsabile tecnico è la figura designata dall’azienda, in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti dall’ art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008.
Chi può essere nominato Responsabile Tecnico?
Il Responsabile Tecnico può essere il titolare dell’Impresa Individuale, un socio o uno degli amministratori della società, oppure un dipendente o un collaboratore esterno.
La firma del responsabile tecnico viene posta su ogni dichiarazione di conformità prodotta dalla ditta.
Quali requisiti tecnico-professionali deve avere per poter firmare le dichiarazioni di conformità?
È stato pubblicato un elenco, qui sotto riportato, dei requisiti tecnico-professionali necessari.
È sufficiente possederne almeno uno tra questi:
– Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta.
– Diploma o Qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; il periodo di inserimento si riduce ad un anno per l’attività relativa agli impianti di cui alla lettera d).
– Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; il periodo di inserimento si riduce a due anni per l’attività relativa agli impianti di cui alla lettera d).
– Iscrizione Albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 109 del D.P.R. 06/06/2001, N. 380.
– Esperienza lavorativa come di seguito specificata:
- Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore ai tre anni, anche non continuativi, in qualità di operaio specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti. Sono da considerarsi operai specializzati coloro che sono inquadrati al 4°, 5° livello e superiori del settore industria, oppure al 4°, 3° livello e inferiori del settore artigianato. I periodi di inserimento lavorativo e le prestazioni lavorative sopra indicate possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci, e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico professionali il titolare, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore ai sei anni; tale periodo si riduce a quattro anni per l’attività relativa agli impianti di cui alla lettera d)
- I soci e gli amministratori di società di capitali che partecipano effettivamente all’attività dell’impresa (dovranno dimostrare il possesso dell’esperienza lavorativa prevista indicando gli estremi di iscrizione all’INAIL relativamente all’attività di impiantistica)
Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all’estero è necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Quando mi serve il certificato di conformità?
Il certificato di conformità degli impianti elettrici, idraulici e termici è necessario per richiedere il certificato di agibilità di un immobile.
Oppure va allegato agli atti di rogito.
In caso di contratti di affitto, il locatario può pretendere di prenderne visione.
E se acquisto una casa che non ha le dichiarazioni di conformità?
Con immobili precedenti al 1990 può capitare che non ci sia alcuna dichiarazione.
Il rogito non è nullo, ma la mancanza degli attestati di conformità deve essere specificata nell’atto notarile.
L’acquirente deve impegnarsi a far adeguare l’impianto a sue spese rispettando tutte le normative vigenti.