Cos'è la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità — spesso abbreviata in Di.Co. — è il documento che il tecnico installatore rilascia al termine dei lavori su un impianto, come ad esempio un impianto elettrico, uno degli impianti principali soggetti a dichiarazione. Con questo documento attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle specifiche tecniche richieste; inoltre, la dichiarazione attesta la conformità del prodotto installato alle normative vigenti.
Riguarda tutti gli impianti di un edificio: elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, condizionamento, antincendio e altri. L’applicazione della dichiarazione di conformità si estende a impianti elettrici, termici, idrosanitari e di sicurezza, secondo quanto previsto dalle normative. Le dichiarazioni di conformità sono nate con la legge 46 del 1990 e sono oggi regolate dal D.M. n. 37 del 2008. Questo DM disciplina l’applicazione della dichiarazione di conformità per tutti gli impianti negli edifici, stabilendo obblighi, procedure e responsabilità.

A volte viene chiamata, impropriamente, “attestato di conformità” o “certificato di conformità”. Il nome corretto è dichiarazione di conformità e il modulo ufficiale è quello pubblicato in allegato al Decreto Ministeriale 37/2008, poi aggiornato con il Decreto del 19 maggio 2010.
La normativa nazionale si affianca alle direttive europee: la conformità europea e la marcatura CE sono fondamentali per garantire la sicurezza degli impianti e dei prodotti secondo le normative UE.
Processo guidato o improvvisazione?
La differenza tra un cantiere che si chiude bene e uno che genera problemi non sta nella qualità dei materiali o nella velocità dei lavori. Sta nel Sistema: sapere prima chi firma cosa, quali allegati servono, quando si verificano le fasi e come avviene la consegna.
Fondamentale è svolgere tutte le attività di verifica, controllo e ispezione degli impianti prima della compilazione e redazione della dichiarazione di conformità e dei relativi documenti tecnici.
IL VECCHIO MODO ITALIANO DELLE RISTRUTTURAZIONI
✕ Si sceglie solo in base al prezzo più basso
style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.07);”>✕ Più fornitori, nessun responsabile finale
style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.07);”>✕ La documentazione viene rimandata a “dopo”
style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.07);”>✕ Si firma la fine lavori prima delle verifiche reali
style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.07);”>✕ Si scopre tardi che mancano allegati o firme
SISTEMA QUELLIDICASA: UN PERCORSO GUIDATO
✓ “color: #003300;”> Si definiscono ruoli e responsabilità prima di partire
style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); color: #faf8f5;”>✓ Un referente unico coordina il percorso
style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); color: #faf8f5;”>✓ La documentazione si costruisce durante i lavori
style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); color: #faf8f5;”>✓ La consegna avviene solo dopo verifica completa
style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); color: #faf8f5;”>✓ Ogni allegato è previsto e controllato fin dall’inizio
Per quali impianti è obbligatoria?
La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutte le installazioni di impianti tecnologici negli edifici, in conformità alle normative vigenti. Ecco l’elenco completo:
Impianti elettrici
Protezione scariche atmosferiche
Automazione porte e cancelli
Impianti radiotelevisivi
Caldaie e sostituzioni
Impianti di riscaldamento
Canne fumarie
Impianti di condizionamento
Impianti idro-sanitari
Linee gas
Ascensori e montacarichi
Impianti antincendio
La DiCo è obbligatoria per tutti gli impianti installati dopo il 2008 negli edifici, mentre per quelli realizzati tra il 1990 e il 2008 senza dichiarazione di conformità è necessaria la DiRi.
Se modifichi o migliori anche solo una parte di un impianto esistente, la dichiarazione di conformità rilasciata riguarderà la parte modificata. Non è necessario rifare l’intero impianto.
Cosa deve contenere una Di.Co. completa
Una dichiarazione di conformità non è un semplice foglio con una firma. È un documento strutturato che deve indicare almeno sette elementi fondamentali, suddivisi in specifiche sezioni e articoli del modello ministeriale:
1
La tipologia dell’impianto realizzato o modificato, specificando anche le dimensioni dei lavori impiantistici.
2
Il nome del responsabile tecnico dell’impresa installatrice, figura obbligatoria per le imprese abilitate.
3
I dati del committente che ha richiesto i lavori.
4
Il proprietario dell’immobile.
5
L’ubicazione dell’impianto.
6
L’elenco e le specifiche dei materiali impiegati: la sezione relativa ai materiali deve essere compilata con attenzione, indicando il materiale utilizzato e la conformità alle norme tecniche.
7
Le norme vigenti osservate per la realizzazione.
Inoltre, la dichiarazione deve riportare le misure tecniche effettuate, come la misura della resistenza di terra e altre verifiche fondamentali per la sicurezza dell’impianto.
Alla dichiarazione vanno poi allegati il progetto dell’impianto (quando necessario, ad esempio in caso di installazione, trasformazione o ampliamento, e in base alle dimensioni dell’intervento), lo schema d’impianto, la relazione con tipologia di componenti, e la visura camerale della ditta che ha eseguito i lavori. Il progetto è un allegato obbligatorio e deve essere redatto da un progettista qualificato. Si possono allegare anche le certificazioni dei produttori dei materiali utilizzati.
Le categorie di abilitazione: dalla A alla G
Nella visura camerale della ditta installatrice sono indicati i lavori che l’impresa è abilitata a eseguire e per i quali può rilasciare la dichiarazione di conformità. Le categorie sono identificate da lettere:
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, protezione contro le scariche atmosferiche, automazione di porte, cancelli e barriere.
Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere.
Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione dei locali.
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione e ventilazione.
Impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.
Impianti di protezione antincendio.
Chi è il responsabile tecnico che firma la Di.Co.?
Il responsabile tecnico è la persona designata dall’azienda che possiede i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4 del D.M. 37/2008. Può essere il titolare dell’impresa, un socio, un amministratore, un dipendente o un collaboratore esterno. La sua firma compare su ogni dichiarazione di conformità prodotta dalla ditta.
Quali requisiti deve avere?
È sufficiente possedere almeno uno tra questi requisiti: una laurea tecnica specifica, un diploma di scuola secondaria nella specializzazione di settore seguito da almeno due anni di esperienza presso un’impresa abilitata, un attestato di formazione professionale con almeno quattro anni di inserimento lavorativo, l’iscrizione all’albo previsto dal D.P.R. 380/2001, oppure almeno tre anni di esperienza come operaio specializzato alle dipendenze di un’impresa del settore.
Non hai la Di.Co.? Ecco cosa puoi fare
Se non possiedi la dichiarazione di conformità (nota anche come DiCo) di un impianto esistente, la normativa prevede un’alternativa: la Dichiarazione di Rispondenza, abbreviata in DiRi. La DiRi è un documento sostitutivo della DiCo, che può essere rilasciato solo quando la dichiarazione di conformità originale non è disponibile e solo per impianti già esistenti.
La dichiarazione di rispondenza può essere prodotta solo per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08. Attesta che l’impianto rispettava le norme vigenti al momento della sua installazione. La DiCo deve essere rilasciata dall’installatore dell’impianto, mentre la DiRi può essere compilata e redatta anche da un tecnico abilitato con almeno cinque anni di esperienza nel settore.
Attenzione: dopo il 2008 non c’è alternativa
Se un impianto è stato realizzato dopo il 2008 e non ha la dichiarazione di conformità (dico), non è possibile sostituirla con una DiRi. L’unica strada è rifare l’impianto — o la parte mancante — ottenendo una nuova dichiarazione di conformità. Per questo è fondamentale pretendere sempre la DiCo al termine dei lavori.
Conformità, rispondenza, verifica: non sono la stessa cosa
Una delle confusioni più diffuse è scambiare questi tre concetti. La dichiarazione di conformità certifica che un impianto nuovo è stato realizzato a norma. La dichiarazione di rispondenza è il documento sostitutivo per impianti precedenti al 2008. Una semplice verifica o un “controllo” non ha alcun valore documentale e non può sostituire nessuno dei due. Accettare una verifica al posto della dichiarazione vera e propria è uno degli errori più costosi.
Gli errori che costano di più
Nella mia esperienza, e in base a quanto emerge da forum di settore, guide specialistiche e segnalazioni di consulenti tecnici, è importante fare chiarezza riguardo agli errori più frequenti che generano i costi e i problemi maggiori:
Scegliere solo in base al prezzo
Si parte dal preventivo più basso, poi emergono extra e integrazioni. Il prezzo vero si capisce a lavori finiti, non prima.
Troppi fornitori, nessun coordinamento
Quando il lavoro è diviso tra più soggetti senza un responsabile unico, alla fine nessuno si prende la responsabilità del risultato complessivo.
Trattare la Di.Co. come una formalità
Il cliente pensa “ci pensiamo dopo”. Ma senza dichiarazione di conformità si bloccano vendita, agibilità e manutenzione.
Accettare documenti senza allegati
Un modulo firmato senza progetto, schema d’impianto e visura camerale è incompleto. La conformità vale solo se completa.
Firmare la fine lavori prima delle verifiche
Un anticipo errato sulla chiusura del cantiere crea contenziosi e toglie leva contrattuale al committente.
Non verificare chi può firmare la Di.Co.
Se l’impresa non ha l’abilitazione corretta per il tipo di impianto, la dichiarazione rilasciata non ha valore. È un problema che si scopre sempre troppo tardi.
Quando serve concretamente la Di.Co.?
La dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, idraulici e termici è necessaria in tre situazioni principali: per richiedere il certificato di agibilità di un immobile tramite presentazione della domanda agli enti competenti, per il deposito dei documenti necessari presso gli uffici preposti, come allegato agli atti di rogito in caso di compravendita, e su richiesta del locatario in caso di contratto d’affitto.
Inoltre, tra le domande più frequenti riguardanti la procedura di compilazione della dichiarazione di conformità, ci sono quesiti sulle modalità corrette di stesura e sui dettagli pratici da considerare durante la presentazione dei documenti.
E se compro una casa senza Di.Co.?
Per immobili precedenti al 1990 può capitare che non esista alcuna dichiarazione. Il rogito in sé non è nullo, ma la mancanza degli attestati di conformità deve essere specificata nell’atto notarile. L’acquirente, in quel caso, si impegna a far adeguare l’impianto a proprie spese, rispettando la normativa vigente.
Deposito e copie
La dichiarazione viene redatta in più copie: una è sempre tua, cioè per il committente.
La DiCo deve essere firmata in originale dal titolare e dal responsabile tecnico dell’azienda installatrice per essere valida. La dichiarazione di conformità non ha una scadenza e rimane valida fintanto che l’impianto non subisce modifiche non dichiarate o non è compromesso da fattori esterni.
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Fonti e riferimenti normativi
Questa guida si basa sul D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche (Decreto 19 maggio 2010), sulla Legge 46/1990, sulle linee guida delle Camere di Commercio italiane in materia di impiantistica, sulla normativa regionale del Veneto (L.R. 29/2019), sui documenti ISPRA relativi alla dichiarazione di rispondenza, e sulle direttive europee in materia di conformità e sicurezza degli impianti (Regolamento UE 2023/1230). Le informazioni sui requisiti tecnico-professionali fanno riferimento all’art. 4 del D.M. 37/2008 e al D.P.R. 380/2001.
