Dichiarazione di conformità impianti. Certificato DI.CO.

Cos'è la dichiarazione di conformità?

La dichiarazione di conformità — spesso abbreviata in Di.Co. — è il documento che il tecnico installatore rilascia al termine dei lavori su un impianto, come ad esempio un impianto elettrico, uno degli impianti principali soggetti a dichiarazione. Con questo documento attesta che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle specifiche tecniche richieste; inoltre, la dichiarazione attesta la conformità del prodotto installato alle normative vigenti.

Riguarda tutti gli impianti di un edificio: elettrico, idraulico, gas, riscaldamento, condizionamento, antincendio e altri. L’applicazione della dichiarazione di conformità si estende a impianti elettrici, termici, idrosanitari e di sicurezza, secondo quanto previsto dalle normative. Le dichiarazioni di conformità sono nate con la legge 46 del 1990 e sono oggi regolate dal D.M. n. 37 del 2008. Questo DM disciplina l’applicazione della dichiarazione di conformità per tutti gli impianti negli edifici, stabilendo obblighi, procedure e responsabilità.

dichiarazione di conformità impianti - certificato

A volte viene chiamata, impropriamente, “attestato di conformità” o “certificato di conformità”. Il nome corretto è dichiarazione di conformità e il modulo ufficiale è quello pubblicato in allegato al Decreto Ministeriale 37/2008, poi aggiornato con il Decreto del 19 maggio 2010.

La normativa nazionale si affianca alle direttive europee: la conformità europea e la marcatura CE sono fondamentali per garantire la sicurezza degli impianti e dei prodotti secondo le normative UE.

Ciao, sono Matteo di Quellidicasa. Con i miei colleghi mi occupo di impiantistica e ristrutturazioni nelle provincie di Venezia e Treviso.

In questa guida ti aiuto a scoprire perché la DI.CO è davvero importante.

Perché è davvero importante

La Di.Co. non è una formalità burocratica. Chi firma la dichiarazione di conformità si assume la responsabilità civile e penale per eventuali difetti o non conformità del prodotto rispetto agli standard europei, pena la nullità del documento. È il documento che certifica la sicurezza dell’impianto e tutela chi lo ha commissionato, sia civilmente che penalmente. Senza questo documento, l’impianto perde valore, la vendita dell’immobile può bloccarsi e l’agibilità non può essere rilasciata. La conformità documentata riduce i rischi e rende gli impianti più sicuri, come previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Processo guidato o improvvisazione?

La differenza tra un cantiere che si chiude bene e uno che genera problemi non sta nella qualità dei materiali o nella velocità dei lavori. Sta nel Sistema: sapere prima chi firma cosa, quali allegati servono, quando si verificano le fasi e come avviene la consegna.

Fondamentale è svolgere tutte le attività di verifica, controllo e ispezione degli impianti prima della compilazione e redazione della dichiarazione di conformità e dei relativi documenti tecnici.

IL VECCHIO MODO ITALIANO DELLE RISTRUTTURAZIONI

✕   Si sceglie solo in base al prezzo più basso

style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.07);”>✕   Più fornitori, nessun responsabile finale

style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.07);”>✕   La documentazione viene rimandata a “dopo”

style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.07);”>✕   Si firma la fine lavori prima delle verifiche reali

style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.07);”>✕   Si scopre tardi che mancano allegati o firme

SISTEMA QUELLIDICASA: UN PERCORSO GUIDATO

“color: #003300;”>  Si definiscono ruoli e responsabilità prima di partire

style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); color: #faf8f5;”>✓   Un referente unico coordina il percorso

style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); color: #faf8f5;”>✓   La documentazione si costruisce durante i lavori

style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); color: #faf8f5;”>✓   La consegna avviene solo dopo verifica completa

style=”font-size: 15px; line-height: 1.7; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); color: #faf8f5;”>✓   Ogni allegato è previsto e controllato fin dall’inizio

Per quali impianti è obbligatoria?

La dichiarazione di conformità è obbligatoria per tutte le installazioni di impianti tecnologici negli edifici, in conformità alle normative vigenti. Ecco l’elenco completo:

Impianti elettrici

Protezione scariche atmosferiche

Automazione porte e cancelli

Impianti radiotelevisivi

Caldaie e sostituzioni

Impianti di riscaldamento

Canne fumarie

Impianti di condizionamento

Impianti idro-sanitari

Linee gas

Ascensori e montacarichi

Impianti antincendio

La DiCo è obbligatoria per tutti gli impianti installati dopo il 2008 negli edifici, mentre per quelli realizzati tra il 1990 e il 2008 senza dichiarazione di conformità è necessaria la DiRi.

Se modifichi o migliori anche solo una parte di un impianto esistente, la dichiarazione di conformità rilasciata riguarderà la parte modificata. Non è necessario rifare l’intero impianto.

Cosa deve contenere una Di.Co. completa

Una dichiarazione di conformità non è un semplice foglio con una firma. È un documento strutturato che deve indicare almeno sette elementi fondamentali, suddivisi in specifiche sezioni e articoli del modello ministeriale:

1

La tipologia dell’impianto realizzato o modificato, specificando anche le dimensioni dei lavori impiantistici.

2

Il nome del responsabile tecnico dell’impresa installatrice, figura obbligatoria per le imprese abilitate.

3

I dati del committente che ha richiesto i lavori.

4

Il proprietario dell’immobile.

5

L’ubicazione dell’impianto.

6

L’elenco e le specifiche dei materiali impiegati: la sezione relativa ai materiali deve essere compilata con attenzione, indicando il materiale utilizzato e la conformità alle norme tecniche.

7

Le norme vigenti osservate per la realizzazione.

Inoltre, la dichiarazione deve riportare le misure tecniche effettuate, come la misura della resistenza di terra e altre verifiche fondamentali per la sicurezza dell’impianto.

Alla dichiarazione vanno poi allegati il progetto dell’impianto (quando necessario, ad esempio in caso di installazione, trasformazione o ampliamento, e in base alle dimensioni dell’intervento), lo schema d’impianto, la relazione con tipologia di componenti, e la visura camerale della ditta che ha eseguito i lavori. Il progetto è un allegato obbligatorio e deve essere redatto da un progettista qualificato. Si possono allegare anche le certificazioni dei produttori dei materiali utilizzati.

Un modulo senza allegati non ha valore

Uno degli errori più frequenti è ricevere una Di.Co. senza gli allegati obbligatori: il 50% delle dichiarazioni presenta errori per assenza completa di allegati, il 30% per mancanza di progetto quando obbligatorio (ad esempio nei locali medici o per potenze superiori a 6 kW), il 90% per assenza di schema di impianto, il 90% per mancanza della relazione con tipologia di componenti, e il 10% sono rilasciate in modo illegittimo da imprese o professionisti non abilitati. In questi casi il documento è incompleto e la conformità non è valida: controlla sempre che tutte le sezioni e gli allegati siano presenti prima di firmare la fine lavori.

La dichiarazione di conformità deve essere redatta su un modello approvato dal Ministero dello sviluppo economico, includendo tutte le sezioni e gli articoli previsti, pena la nullità della dichiarazione. La dichiarazione viene compilata solo dopo aver completato la procedura di valutazione della conformità e creato il fascicolo tecnico di supporto.

Le imprese abilitate al rilascio della dichiarazione devono essere iscritte nel registro delle imprese e avere un responsabile tecnico dell’impresa con i requisiti professionali previsti dalla normativa.

La dichiarazione deve contenere i dati del fabbricante, la descrizione del prodotto, i riferimenti alle norme armonizzate e, se necessario, il numero di identificazione dell’organismo notificato. È fondamentale per la marcatura CE e la libera circolazione dei prodotti nel mercato unico europeo: la libertà di circolazione consente al prodotto di essere venduto in tutti i paesi dell’Unione Europea senza ulteriori controlli tecnici alle frontiere. La dichiarazione deve essere redatta per ogni modello di prodotto e conservata per 10 anni o secondo quanto previsto dalla normativa.

Le categorie di abilitazione: dalla A alla G

Nella visura camerale della ditta installatrice sono indicati i lavori che l’impresa è abilitata a eseguire e per i quali può rilasciare la dichiarazione di conformità. Le categorie sono identificate da lettere:

A
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica, protezione contro le scariche atmosferiche, automazione di porte, cancelli e barriere.
B
Impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere.
C
Impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione dei locali.
D
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.
E
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione e ventilazione.
F
Impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.
G
Impianti di protezione antincendio.

Verifica sempre l’abilitazione

Un’impresa può rilasciare la Di.Co. solo per le categorie in cui è abilitata. Se il tuo progetto coinvolge più tipologie di impianto — ad esempio elettrico, idraulico e gas — assicurati che chi firma abbia le lettere corrispondenti, oppure che ci siano più dichiarazioni, una per ciascun impianto.

Chi è il responsabile tecnico che firma la Di.Co.?

Il responsabile tecnico è la persona designata dall’azienda che possiede i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4 del D.M. 37/2008. Può essere il titolare dell’impresa, un socio, un amministratore, un dipendente o un collaboratore esterno. La sua firma compare su ogni dichiarazione di conformità prodotta dalla ditta.

Quali requisiti deve avere?

È sufficiente possedere almeno uno tra questi requisiti: una laurea tecnica specifica, un diploma di scuola secondaria nella specializzazione di settore seguito da almeno due anni di esperienza presso un’impresa abilitata, un attestato di formazione professionale con almeno quattro anni di inserimento lavorativo, l’iscrizione all’albo previsto dal D.P.R. 380/2001, oppure almeno tre anni di esperienza come operaio specializzato alle dipendenze di un’impresa del settore.

Un dettaglio che fa la differenza
Uno dei dubbi più frequenti dei clienti è: “chi mi firma davvero la conformità?”. Chiarire prima dell’inizio dei lavori chi è il responsabile tecnico, e verificare che sia effettivamente abilitato per la tipologia di impianto coinvolta, è il modo più semplice per evitare sorprese.

Non hai la Di.Co.? Ecco cosa puoi fare

Se non possiedi la dichiarazione di conformità (nota anche come DiCo) di un impianto esistente, la normativa prevede un’alternativa: la Dichiarazione di Rispondenza, abbreviata in DiRi. La DiRi è un documento sostitutivo della DiCo, che può essere rilasciato solo quando la dichiarazione di conformità originale non è disponibile e solo per impianti già esistenti.

La dichiarazione di rispondenza può essere prodotta solo per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08. Attesta che l’impianto rispettava le norme vigenti al momento della sua installazione. La DiCo deve essere rilasciata dall’installatore dell’impianto, mentre la DiRi può essere compilata e redatta anche da un tecnico abilitato con almeno cinque anni di esperienza nel settore.

Attenzione: dopo il 2008 non c’è alternativa

Se un impianto è stato realizzato dopo il 2008 e non ha la dichiarazione di conformità (dico), non è possibile sostituirla con una DiRi. L’unica strada è rifare l’impianto — o la parte mancante — ottenendo una nuova dichiarazione di conformità. Per questo è fondamentale pretendere sempre la DiCo al termine dei lavori.

Conformità, rispondenza, verifica: non sono la stessa cosa

Una delle confusioni più diffuse è scambiare questi tre concetti. La dichiarazione di conformità certifica che un impianto nuovo è stato realizzato a norma. La dichiarazione di rispondenza è il documento sostitutivo per impianti precedenti al 2008. Una semplice verifica o un “controllo” non ha alcun valore documentale e non può sostituire nessuno dei due. Accettare una verifica al posto della dichiarazione vera e propria è uno degli errori più costosi.

Gli errori che costano di più

Nella mia esperienza, e in base a quanto emerge da forum di settore, guide specialistiche e segnalazioni di consulenti tecnici, è importante fare chiarezza riguardo agli errori più frequenti che generano i costi e i problemi maggiori:

Scegliere solo in base al prezzo

Si parte dal preventivo più basso, poi emergono extra e integrazioni. Il prezzo vero si capisce a lavori finiti, non prima.

Troppi fornitori, nessun coordinamento

Quando il lavoro è diviso tra più soggetti senza un responsabile unico, alla fine nessuno si prende la responsabilità del risultato complessivo.

Trattare la Di.Co. come una formalità

Il cliente pensa “ci pensiamo dopo”. Ma senza dichiarazione di conformità si bloccano vendita, agibilità e manutenzione.

Accettare documenti senza allegati

Un modulo firmato senza progetto, schema d’impianto e visura camerale è incompleto. La conformità vale solo se completa.

Firmare la fine lavori prima delle verifiche

Un anticipo errato sulla chiusura del cantiere crea contenziosi e toglie leva contrattuale al committente.

Non verificare chi può firmare la Di.Co.

Se l’impresa non ha l’abilitazione corretta per il tipo di impianto, la dichiarazione rilasciata non ha valore. È un problema che si scopre sempre troppo tardi.

Quando serve concretamente la Di.Co.?

La dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, idraulici e termici è necessaria in tre situazioni principali: per richiedere il certificato di agibilità di un immobile tramite presentazione della domanda agli enti competenti, per il deposito dei documenti necessari presso gli uffici preposti, come allegato agli atti di rogito in caso di compravendita, e su richiesta del locatario in caso di contratto d’affitto.

Inoltre, tra le domande più frequenti riguardanti la procedura di compilazione della dichiarazione di conformità, ci sono quesiti sulle modalità corrette di stesura e sui dettagli pratici da considerare durante la presentazione dei documenti.

E se compro una casa senza Di.Co.?

Per immobili precedenti al 1990 può capitare che non esista alcuna dichiarazione. Il rogito in sé non è nullo, ma la mancanza degli attestati di conformità deve essere specificata nell’atto notarile. L’acquirente, in quel caso, si impegna a far adeguare l’impianto a proprie spese, rispettando la normativa vigente.

La conformità protegge il valore dell’immobile
Senza i documenti in ordine, un impianto perde valore e crea attrito in fase di vendita o successione. La dichiarazione di conformità non è solo un obbligo: è uno strumento che protegge il tuo investimento nel tempo.

Deposito e copie

La dichiarazione viene redatta in più copie: una è sempre tua, cioè per il committente.

La DiCo deve essere firmata in originale dal titolare e dal responsabile tecnico dell’azienda installatrice per essere valida. La dichiarazione di conformità non ha una scadenza e rimane valida fintanto che l’impianto non subisce modifiche non dichiarate o non è compromesso da fattori esterni.

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Fonti e riferimenti normativi

Questa guida si basa sul D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche (Decreto 19 maggio 2010), sulla Legge 46/1990, sulle linee guida delle Camere di Commercio italiane in materia di impiantistica, sulla normativa regionale del Veneto (L.R. 29/2019), sui documenti ISPRA relativi alla dichiarazione di rispondenza, e sulle direttive europee in materia di conformità e sicurezza degli impianti (Regolamento UE 2023/1230). Le informazioni sui requisiti tecnico-professionali fanno riferimento all’art. 4 del D.M. 37/2008 e al D.P.R. 380/2001.