Bagno disabili a norma per la legge italiana

Bagno disabili a norma: Cosa prevede la legge italiana?

Qui sotto troverai gli estrapolati principali per la progettazione di un bagno disabili a norma.

Quali sono gli obblighi e le prescrizioni da rispettare per realizzare un bagno per disabili a norma?

esempio progetto bagno disabili a norma

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Iniziamo quindi a scoprire cosa prevede la legge italiana su come dev’essere un bagno disabili a norma, le sue dimensioni, le sue dotazioni e gli ausili necessari.

La norma riguardo ai bagni per diversamente abili è costituita dalla legge n. 13 del 9 gennaio 1989, dal suo decreto ministeriale attuativo e dalla circolare emanata dal medesimo ministero.

La norma citate si applica a tutti gli edifici privati di nuova costruzione, agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e alla ristrutturazione degli edifici pubblici o privati.

DPR 503 del 24.07.96

… omissis

Art. 1.6 – Definizioni
Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236.

… omissis
Art. 8.1 – Servizi igienici pubblici
Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6 e 8.1.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236. Deve essere prevista l’accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

 

DPR 503 del 24.07.96

… omissis

4.1.6 Servizi Igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
– lo spazio necessario all’accostamento laterale dalla sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;
– lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
– la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posti in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprano verso l’esterno. (Per le specifiche vedi 8.1.6).

… omissis

8.1.6 Servizi Igienici
Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l’accostamento laterale della tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice, e l’accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
– lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale della sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
– lo spazio necessario all’accostamento laterale dalla sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
– lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
– i lavabi devono avere il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
– i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale, il bordo anteriore a 75-80cm dalla parete posteriore, il piano superiore a 45-50 cm di calpestio. Qualora l’asse della tazza w.c. o del bidet sia distante più di 40 cm dalla parete si deve prevedere a 40 cm dall’asse dell’apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
– la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo secondo art. 3 deve inoltre essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi, il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c. posto ad altezza di 80 cm dal calpestio e di diametro di 3-4 cm; se fissato a parete deve essere posto a 5 cm dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita l’eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di un lavabo da parte di una persona su sedia a ruote. Per il raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

 

CAPO I
GENERALITÁ

Art. 1 – Definizioni
Le norme contenute nel seguente decreto si applicano:
1. agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale sovvenzionata;
2. agli edifici di edilizia pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3. alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1 e 2, anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto;
4. agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente decreto:
1) Per barriere architettoniche si intendono:
a. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature, componenti.
2) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
3) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
4) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale.

 

Circolare ministeriale L.L.P.P.N. 1669 esplicativa della L.13 del 09.01.89

… omissis
Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a decorrere dall’11/08/89 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata in vigore della legge prevista dall’art. 1 comma 1), tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero la ristrutturazione di interi edifici siano anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel decreto del ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 236 del 14/06/89).
Restano pertanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i soli edifici pubblici per i quali continuano ad applicarsi le norme tecniche contenute nel D.P.R. 348/1978. Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al pubblico (che pure erano stati oggetto di disciplina da parte del D.P.R. da ultimo citato) questi devono essere ritenuti compresi nell’ambito di applicazione della più recente L.13/89.